Regione Lombardia: nuove disposizioni per il controllo igienico degli impianti aeraulici

La nuova Legge Regionale Lombardia n. 17/2026 introduce un approccio basato sul rischio per il controllo igienico degli impianti aeraulici. Un importante passo avanti per garantire una migliore qualità dell'aria indoor e tutelare la salute negli edifici.

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La qualità dell’aria indoor diventa un elemento centrale nella prevenzione sanitaria degli edifici

L’aria che respiriamo negli ambienti chiusi rappresenta oggi uno dei principali fattori che incidono sul benessere e sulla salute delle persone. 

Considerando che trascorriamo oltre il 90% del nostro tempo in ambienti indoor – uffici, scuole, ospedali, alberghi, centri commerciali e luoghi di lavoro – la corretta gestione degli impianti di climatizzazione, ventilazione e trattamento aria assume un’importanza sempre maggiore.

Con la Legge Regionale Lombardia 30 giugno 2026, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 3 luglio 2026, il legislatore compie un passo significativo verso una gestione più strutturata della qualità dell’aria negli edifici.

L’articolo 15 della legge modifica infatti la Legge Regionale 33/2009, introducendo il nuovo articolo 59-bis, dedicato alle “Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva”.

Si tratta di un intervento normativo che rafforza il principio secondo cui la qualità dell’aria indoor costituisce un elemento fondamentale della prevenzione sanitaria.

La nuova disposizione stabilisce che il titolare di un impianto aeraulico destinato a convogliare aria negli ambienti confinati — sia esso di nuova realizzazione o già in esercizio — deve adottare tutte le misure tecniche necessarie affinché l’aria immessa negli ambienti mantenga adeguati requisiti igienico-sanitari.

Tra gli adempimenti previsti rientrano:

  • ispezioni tecniche periodiche delle superfici interne degli impianti;
  • valutazione del rischio igienico-sanitario;
  • pianificazione delle attività di controllo e manutenzione sulla base del livello di rischio;
  • tracciabilità documentale degli interventi eseguiti.

 

Il principio introdotto dalla norma è particolarmente significativo: la manutenzione degli impianti aeraulici non rappresenta più soltanto un’attività tecnica, ma diventa uno strumento di tutela della salute collettiva.

Uno degli aspetti più innovativi della nuova normativa riguarda il superamento del concetto di manutenzione a scadenza fissa.

La legge non stabilisce infatti una periodicità identica per tutti gli edifici, ma introduce un approccio basato sulla valutazione del rischio, già ampiamente adottato in numerosi ambiti della prevenzione.

La frequenza delle ispezioni e delle attività manutentive dovrà essere definita considerando diversi elementi, tra cui:

  • destinazione d’uso dell’edificio;
  • tipologia dell’attività svolta;
  • numero di occupanti;
  • caratteristiche dell’impianto;
  • condizioni operative;
  • normativa tecnica applicabile.

In altre parole, non tutti gli impianti presentano lo stesso livello di rischio e, di conseguenza, non richiedono il medesimo programma di controllo.

Un nuovo approccio basato sul rischio

L’approccio basato sul rischio assume particolare rilevanza negli edifici caratterizzati da elevata presenza di persone o dalla frequentazione di soggetti maggiormente vulnerabili.

Tra questi rientrano:

  • strutture sanitarie e sociosanitarie;
  • scuole e università;
  • uffici pubblici e privati;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • centri sportivi e palestre;
  • ristoranti e attività di ristorazione;
  • centri commerciali;
  • edifici aperti al pubblico.
 

In tali contesti, il mantenimento delle corrette condizioni igieniche degli impianti contribuisce in modo determinante alla qualità dell’aria respirata dagli occupanti.

 Il tecnico quindi in base alla sua esperienza, alle informazioni raccolte, alla complessità dell’impianto, e ad altre caratteristiche di natura tecnica, dovrà stabilire il grado di rischio aeraulico dell’impianto.

Il quadro normativo e tecnico di riferimento 

Le operazioni tecniche di bonifica ed ispezione da eseguire all’interno degli impianti aeraulici, saranno le medesime già previste dall’attuale normativa e dalle linee guida già in essere.

Tra i principali riferimenti si ricordano:

  • Linee Guida AIISA, dedicate alle attività di ispezione tecnica, bonifica e sanificazione degli impianti aeraulici;
  • Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, applicativo dell’articolo 64 del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire adeguate condizioni di salubrità dell’aria nei luoghi di lavoro attraverso la corretta manutenzione degli impianti e la documentazione degli interventi eseguiti.

Conclusioni

La Legge Regionale Lombardia rafforza quindi un principio già consolidato dalla normativa tecnica: gli impianti devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate durante l’intero ciclo di vita dell’edificio

Il nuovo articolo 59-bis introduce un cambiamento culturale ancora prima che tecnico.

L’impianto aeraulico non viene più considerato esclusivamente come un componente impiantistico finalizzato al comfort ambientale, ma come un elemento che può influenzare direttamente la qualità dell’aria respirata dagli occupanti e che, pertanto, deve essere gestito secondo criteri di prevenzione sanitaria.

L’ispezione tecnica periodica, la valutazione del rischio e la programmazione degli interventi diventano quindi strumenti fondamentali per garantire edifici più sicuri e ambienti di lavoro maggiormente salubri.

La nuova normativa lombarda rappresenta uno dei primi interventi legislativi italiani che riconosce esplicitamente il ruolo degli impianti aeraulici nella tutela della salute collettiva.

È probabile che questo approccio costituisca un importante punto di riferimento anche per future evoluzioni normative a livello nazionale.

Per proprietari di immobili, gestori di patrimoni immobiliari, facility manager, amministratori di condominio e datori di lavoro diventa quindi sempre più strategico conoscere lo stato igienico dei propri impianti, valutarne il livello di rischio e pianificare interventi di controllo e manutenzione secondo criteri tecnici documentati.

La qualità dell’aria indoor non rappresenta più soltanto un requisito di comfort, ma un elemento essenziale della prevenzione sanitaria e della gestione responsabile degli edifici. 

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